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UIL Fpl. Istituto reperibilità compatibile con il lavoro da remoto in sanità.

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L’istituto della reperibilità risulta compatibile con il lavoro da remoto trattandosi di una modalità del lavoro a distanza che può essere prestata anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Queste le conclusioni alle quali arriva l’Aran in un parere (CFC135b) reso per il Comparto Funzioni Centrali ma pienamente estendibile nei contenuti, al comparto Funzioni Locali, riferendo a disposizioni di contenuto equipollente.

L’articolo 20 del CCNL 12.02.2018 comparto Funzioni Centrali, al pari dell’articolo 24 del contratto 21.05.2018 comparto Funzioni Locali, consente il ricorso all’istituto della reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro, per essenziali e indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. L’indennità che compensa la pronta disponibilità del lavoratore a prendere servizio entro 30 minuti dalla chiamata, può quindi essere corrisposta anche nelle ipotesi in cui il lavoro ordinario non sia reso in presenza ma a distanza.

Questo a condizione che il lavoro reso a distanza sia lavoro da remoto e non lavoro agile.

Le ragioni sono riconducibili all’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di verificare l’adempimento della prestazione lavorativa in termini di debito orario.

L’articolo 63, comma 2, del contratto 16.11.2022 e prima ancora l’articolo 18 della legge 81/2017 di disciplina del lavoro agile, lo declinano come una modalità di effettuazione della prestazione lavorativa caratterizzata dall’assenza di vincoli di orario e luogo di lavoro. Tale peculiarità, si legge nel parere, fa escludere l’applicazione di quegli istituti contrattuali che necessitano di una misurazione esatta dell’orario di lavoro prestato o dell’effettuaizone della prestazione lavorativa in un preciso momento Si pensi all’obbligo del dipendente interessato di raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 30 minuti dalla chiamata in servizio.In analogia, il lavoro agile non ammette il lavoro straordinario, le trasferte, il lavoro disagiato e il lavoro svolto in condizioni di rischio (articolo 66, comma 3, del contratto 16.11.2022). Conseguentemente il lavoro agile non è compatibile con le attività che devono essere svolte in un preciso arco temporale prestabilito e che necessitano di essere quantificate in ore ai fini della loro remunerazione, come nel caso della reperibilità.

Al contrario, il lavoro da remoto, traducendosi in una modalità di lavoro a distanza che può essere prestata anche con vincolo di tempo, risulta compatibile con l’istituto della reperibilità giacché, in tal caso, è possibile richiedere che la prestazione lavorativa venga svolta in un preciso orario.

Gino Giorgione, Segretario Generale UIL FPL Foggia

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L’articolo che hai fornito discute l’applicazione dell’istituto della reperibilità nel contesto del lavoro da remoto e del lavoro agile.

Ecco un riassunto delle principali conclusioni:

  1. Reperibilità e lavoro da remoto: Secondo il parere dell’Aran, l’istituto della reperibilità può essere applicato anche al lavoro da remoto. Questo significa che il lavoratore, pur svolgendo la propria attività a distanza, può essere chiamato a intervenire entro un determinato periodo di tempo (ad esempio, entro 30 minuti dalla chiamata) per esigenze urgenti e indifferibili del servizio.
  2. Differenze tra lavoro agile e lavoro da remoto: Il lavoro agile è definito come una modalità di lavoro senza vincoli di orario e luogo di lavoro precisi. Pertanto, non supporta l’applicazione di istituti contrattuali che richiedono una misurazione precisa dell’orario di lavoro o dell’intervento in momenti specifici, come nel caso della reperibilità.
  3. Compatibilità con il lavoro da remoto: Il lavoro da remoto, al contrario, può essere organizzato con vincoli di tempo, consentendo quindi l’applicazione dell’istituto della reperibilità. Ciò implica che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di essere disponibile e pronto a intervenire in orari specifici, se necessario.
  4. Normative e contrattualizzazione: I contratti collettivi del Comparto Funzioni Centrali e Locali definiscono le condizioni e le modalità di applicazione della reperibilità. È importante rispettare le disposizioni contrattuali specifiche del settore per garantire la corretta applicazione di questo istituto.

In sintesi, mentre il lavoro agile non supporta l’istituto della reperibilità a causa della sua natura flessibile senza vincoli temporali, il lavoro da remoto può includere questi vincoli, rendendolo compatibile con la reperibilità. Questa distinzione è fondamentale per la gestione delle modalità di lavoro moderne e per assicurare la continuità dei servizi in situazioni critiche.

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