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Storia dell’Assistenza. Nel 2005 la politica voleva disciplinare Infermieri e OSS. Si ideava l’Infermiere Diplomato.

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Il Disegno di legge N. 3268 della 14ª Legislatura introduceva e regolava la figura dell’infermiere diplomato (figura simile all’istituendo Assistente Infermiere), distinguendolo dall’infermiere laureato e dall’operatore socio-sanitario (OSS). La legge mirava a fornire un percorso formativo di tre anni per l’infermiere diplomato, basato su un curriculum suddiviso tra insegnamenti teorici e pratici, e a integrare figure preesistenti come gli infermieri generici, psichiatrici, e le puericultrici in questo nuovo profilo professionale.

Il testo prevedeva la creazione di un istituto tecnico sanitario in ogni regione per garantire formazione sia agli OSS che agli infermieri diplomati. Gli operatori sanitari all’epoca in servizio, compresi quelli non comunitari con qualifiche riconosciute, avrebbero avuto la possibilità di ottenere il titolo di infermiere diplomato attraverso percorsi formativi specifici e aggiornamenti ECM (Educazione Continua in Medicina).

Tra gli altri aspetti fondamentali, il disegno di legge poneva enfasi sulla semplificazione dell’integrazione lavorativa e sulla promozione del lavoro autonomo per alcune categorie, nonché sulla creazione di un Ordine professionale per infermieri diplomati e OSS.

Poi non se ne fece più nulla e arrivò l’anno successivo la LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43, ovvero “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”. (LINK)

* * *

Legislatura 14ª – Disegno di legge N. 3268

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi ed obiettivi)

    1. La presente legge istituisce il profilo professionale dell’infermiere diplomato.

    2. La presente legge individua nell’area sanitaria tre profili professionali:

        a) operatore socio sanitario (OSS);

        b) infermiere diplomato;
        c) infermiere laureato.

    3. La formazione dell’infermiere diplomato avviene nell’ambito dell’istituto di cui all’articolo 2, comma 1.

    4. Gli infermieri generici e psichiatrici e le puericultrici sono equiparati alla figura dell’infermiere diplomato, a seguito di almeno cinque anni d’esperienza lavorativa effettuati presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, enti, cooperative e strutture private, case di cura, istituti pubblici e privati, profit e non profit e comuni.
    5. Confluiscono nel medesimo profilo professionale dell’infermiere diplomato anche gli infermieri extracomunitari con titolo di studio riconosciuto, come previsto dall’articolo 4, le crocerossine che ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n. 95, sono abilitate all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico, gli infermieri generici delle carceri a seguito dell’esperienza maturata da non meno di cinque anni in strutture sanitarie o socio sanitarie, in istituti pubblici e privati, profit e non profit e nei comuni e gli infermieri militari.
    6. L’infermiere diplomato svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello, è impiegato nell’assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, e collabora con le altre figure, ferme restando le specifiche competenze, di cui all’articolo 5 e all’allegato B.
    7. Gli infermieri psichiatrici con due anni di corso di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e successive modificazioni, all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, e all’articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e successive modificazioni, sono equiparati all’infermiere diplomato, mantenendo le condizioni contrattuali di miglior favore.
    8. L’infermiere diplomato acquisisce il diritto a ricevere un aggiornamento professionale continuo con i relativi crediti formativi di educazione continua in medicina (ECM).
    9. Gli OSS e gli operatori socio sanitari specializzati (OSSS) con almeno un anno di lavoro maturato in questo profilo, hanno diritto alle facilitazioni di cui all’articolo 7 per poter frequentare l’istituto di cui all’articolo 9 ed accedere al diploma di infermiere diplomato.

Art. 2.

(Formazione dell’infermiere diplomato esterno)

    1. La formazione dell’infermiere diplomato, egualmente suddivisa in insegnamenti teorici e pratici, si svolge all’interno dell’Istituto tecnico sanitario di cui all’articolo 9.

    2. La durata dei corsi è di tre anni, con un numero di 2000 ore, di cui 700 di tirocinio, al termine dei quali si acquisisce il diploma di infermiere diplomato previo superamento di un esame finale.
    3. Il tirocinio è svolto nell’ultimo anno di formazione nelle strutture sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce linee guida obbligatorie per tutto il territorio nazionale.
    4. Il percorso di studi di cui al presente articolo dà la possibilità di accedere all’università.
    5. Per accedere all’Istituto di cui al presente articolo è necessario aver frequentato il biennio di scuola secondaria superiore con ammissione al terzo anno.

Art. 3.

(Formazione interna: inserimento degli infermieri generici e psichiatrici e delle puericultrici, delle crocerossine, degli infermieri generici delle carceri e degli infermieri militari nella figura dell’infermiere diplomato)

    1. Gli infermieri generici e psichiatrici che hanno rispettivamente frequentato uno e due anni di corso per il conseguimento della loro qualifica e che successivamente sono stati considerati «ad esaurimento», sono equiparati all’infermiere diplomato, conformemente all’articolo 1, commi 4 e 7.

    2. Le puericultrici, che hanno acquisito il titolo tramite specifico corso, sono equiparate all’infermiere diplomato, conformemente all’articolo 1, comma 4.
    3. Gli infermieri militari e le crocerossine sono equiparati all’infermiere diplomato conformemente a quanto stabilisce l’articolo 1, comma 5.

Art. 4.

(Equiparazione degli infermieri
extracomunitari)

    1. Gli infermieri extracomunitari devono presentare il titolo di studio autenticato e la certificazione dell’esperienza professionale posseduta all’assessorato competente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per essere equiparati all’infermiere diplomato con le medesime modalità stabilite nell’articolo 1, comma 5.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad indire concorsi per l’assunzione di infermieri extracomunitari con le caratteristiche stabilite dal comma 1, previa verifica della loro buona conoscenza della lingua italiana.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano l’avvenuto riconoscimento del titolo di infermiere diplomato al Ministero della salute.

Art. 5.

(Contesto operativo)

    1. L’infermiere diplomato collabora con le altre figure professionali nel campo dell’educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria.

    2. L’infermiere diplomato opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi residenziale, negli istituti pubblici e privati, profit e non profit e nei comuni.
    3. L’infermiere diplomato ha compiti di tutorato con riconoscimento di crediti ECM.
    4. L’infermiere diplomato opera nelle seguenti aree:

        a) sanità pubblica;

        b) pediatria;
        c) salute mentale-psichiatria;
        d) geriatria;
        e) area critica o in ulteriori aree in relazione a motivate esigenze indicate dal SSN.

    5. L’attività di infermiere diplomato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, è indirizzata all’assistenza primaria tesa a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere e dell’autonomia della persona di cui all’allegato B.

Art. 6.

(Istituzione dell’operatore socio sanitario)

    1. Conformemente a quanto stabilito nell’accordo sancito nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 22 febbraio 2001, le regioni e le province autonome istituiscono scuole di formazione per OSS della durata di 1.000 ore, secondo il programma stabilito dal medesimo accordo.

    2. Le figure professionali dell’operatore addetto all’assistenza (OTA), dell’operatore socio-assistenziale (OSA), dell’ausiliario socio sanitario specializzato (ASSS), dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), e dell’ausiliario socio sanitario (ASS) che operano nelle varie strutture sanitarie, sono riqualificate nella figura professionale dell’OSS.
    3. L’OSS viene collocato nell’area sanitaria, acquisendo l’obbligo dei crediti ECM.

Art. 7.

(Norme transitorie per l’OSS interno)

    1. L’OSS e l’OSSS, dopo un anno di permanenza nella propria qualifica, con una formazione di 1.200 ore acquisisce l’idoneità al titolo di infermiere diplomato, previo superamento di un esame finale.

    2. Gli istituti tecnici sanitari, di cui all’articolo 9, avviano corsi per gli OSS, OSSS e il personale extracomunitario.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano completano la formazione degli OSS entro un anno dalla attivazione degli istituti tecnici sanitari.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto alla riqualificazione del personale come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono inquadrare come OSS le figure che svolgono mansioni ASS, prevedendo una formazione non superiore a 800 ore.
    5. Agli operatori che intendono frequentare i corsi di formazione di infermiere diplomato sono conteggiate le frequenze dei corsi già svolti in precedenza.
    6. Le aziende sanitarie, le strutture private, gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit non profit, e i comuni adottano ogni misura idonea per favorire la frequenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, sia dal punto di vista dell’ente che della scuola, ivi compresi i corsi serali.

Art. 8.

(Tirocinio pratico)

    1. La formazione prevede un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi sanitari di medicina chirurgica, pediatria ed ostetricia e in reparti e servizi di altre specialità per 700 ore complessive.

    2. Il tirocinio, svolto in orario di lavoro, può realizzarsi con mobilità temporanea nei servizi interessati.
    3. Il tirocinio è valido indipendentemente dal servizio in cui viene effettuato.

Art. 9.

(Istituto tecnico sanitario)

    1. L’Istituto tecnico sanitario è istituito in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di programmi di insegnamento uniformi su tutto il territorio nazionale.

    2. L’Istituto tecnico sanitario provvede alla formazione della figura dell’OSS e dell’infermiere diplomato.
    3. L’Istituto tecnico sanitario rilascia un titolo valido e preferenziale per l’assunzione nelle diverse aree sanitarie, negli istituti ed enti pubblici e privati, profit e non profit, e nei comuni.
    4. La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria; non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale gli operatori che abbiano superato un numero di assenze pari a un terzo.
    5. L’attestato rilasciato dall’Istituto tecnico sanitario ha valore legale su tutto il territorio nazionale; è fatto obbligo alle aziende sanitarie, agli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, e ai comuni di prevedere l’utilizzo della nuova figura professionale. L’acquisizione del titolo deve consentire la mobilità regionale, interregionale, provinciale e aziendale.

Art. 10.

(Frequenza di corsi per gli operatori interni)

    1. Gli operatori interni che frequentano l’Istituto tecnico sanitario non hanno obbligo di lavoro straordinario e non possono essere trattenuti in servizio durante l’orario di lezione; hanno diritto ai permessi retribuiti e a una turnazione che consenta loro la frequenza delle lezioni.

    2. Gli operatori interessati hanno diritto alle 150 ore di permesso studio con priorità sulle altre richieste.
    3. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica valutate da una commissione esaminatrice ad hoc.
    4. Le strutture sanitarie, gli istituti pubblici e privati, profit e non profit e i comuni non in grado di ottemperare ai corsi interni per gli operatori che intendono frequentare il corso, si avvalgono dei corsi istituiti ai sensi dell’articolo 7, comma 2.
    5. Per accedere al corso di laurea in scienze infermieristiche dopo aver conseguito il titolo di studio rilasciato dall’Istituto di cui all’articolo 9, occorre:

        a) frequentare un anno di corso integrativo;

        b) superare il relativo esame di maturità.

Art. 11.

(Aree di attività)

    1. Le aree di attività, relative ai moduli didattici, sono le seguenti:

        a) intervento terapeutico e di pronto soccorso;

        b) assistenza infermieristica di base;
        c) intervento igienico-sanitario;
        d) intervento amministrativo, gestionale, e formativo;
        e) assistenza in pediatria;
        f) assistenza in psichiatria;
        g) collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell’educazione alla salute.

    2. Le attività di cui al comma 1, nonchè le relative competenze, sono riassunte nell’allegato A.

Art. 12.

(Materie di insegnamento)

    1. Le materie dei corsi per infermiere diplomato sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

        a) area socio sanitaria;

        b) area sanitaria;
        c) area culturale istituzionale e legislativa;
        d) area igienico-sanitaria;
        e) tecniche infermieristiche;
        f) etica professionale;
        g) area epidemiologica e preventiva;
        h) area tecnico operativa;
        i) area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
        l) area pediatrica;
        m) area salute mentale-psichiatria;
        n) area critica;
        o) elementi di anatomia e fisiologia dell’uomo.

    2. Le materie di cui al comma 1, relative ai moduli didattici, sono riassunte nell’allegato.

Art. 13.

(Formazione professionale in istituti
ed enti, pubblici e privati,
profit e non profit e nei comuni)

    1. Tutte le figure di operatori OTA, OSS, OSA, OSSS, ADEST, infermieri generici e psichiatrici, extracomunitari, puericultrici che svolgono a qualsiasi titolo funzioni infermieristiche, ovvero che assistono persone malate in istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit e nei comuni, inseriti in regioni a statuto ordinario o speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto alla formazione professionale, come stabilito dalla presente legge, con i relativi crediti formativi ECM.

    2. L’assessorato competente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le AUSL, nonché le aziende ospedaliere, gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit e i comuni fanno opera di informazione e pubblicizzano i corsi di formazione.

Art. 14.

(Formazione professionale
per assistenti a domicilio)

    1. Il diritto di cui all’articolo 13 spetta agli operatori anche extracomunitari, che assistono in famiglie e case private persone malate e croniche non autosufficienti, nonchè portatori di handicap grave.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di qualificazione, riqualificazione o formazione per gli operatori e il personale di cui al comma 1, e favoriscono il loro inserimento nei corsi di qualificazione OSS.

Art. 15.

(Lavoro autonomo)

    1. Gli infermieri generici e psichiatrici e le puericultrici, anche extracomunitari, in possesso di un titolo per il quale si richiede il riconoscimento di equipollenza a quello dell’infermiere diplomato e che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonoo, possono presentare domanda di equiparazione all’assessorato competente della propria regione o provincia autonoma.

    2. Gli assessorati regionali delle province autonome rilasciano un certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale strettamente correlata al titolo di infermiere diplomato.
    3. La domanda di cui al comma 1 deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l’equiparazione.

Art. 16.

(Enti interessati)

    1. Gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, i comuni, le AUSL, le aziende ospedaliere, le strutture con contratti ARIS (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), l’Istituto Don Carlo Gnocchi, le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle disposizioni della presente legge.

Art. 17.

(Ordine professionale)

    1. Gli infermieri diplomati e gli OSS formano un ordine professionale costituito su base nazionale con organi democraticamente eletti e adottono un codice deontologico, istituendo un albo professionale.

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