Ricalcolo del TFR: la Cassazione riconosce agli infermieri il diritto per i periodi non in ruolo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione segna un importante traguardo per il personale sanitario. Con la pronuncia n. 21476 del 31 luglio 2024, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) includendo i periodi di lavoro prestati in regime non in ruolo. La decisione riguarda in particolare il caso di un infermiere che, tra il 1978 e il 1985, ha prestato servizio in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell’Università di Napoli Federico II.
La vicenda giudiziaria.
Il contenzioso è nato a seguito del ricorso dell’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva già riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS. L’Istituto sosteneva che i periodi lavorativi sotto convenzione non potessero essere considerati ai fini previdenziali, poiché la normativa regionale (legge Regione Campania n. 10 del 1978) prevedeva l’equiparazione al personale paramedico universitario solo per la retribuzione, escludendo esplicitamente i trattamenti previdenziali.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS, confermando che il lavoratore ha diritto al ricalcolo del TFS anche per i periodi lavorativi in regime non in ruolo.
I principi fondamentali della sentenza.
La Corte si è basata su due principi chiave:
- Automatismo delle prestazioni previdenziali
Secondo l’art. 2116 del codice civile e la sentenza della Corte Costituzionale n. 374/1997, il diritto alle prestazioni previdenziali non può essere subordinato al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, salvo specifiche deroghe legislative. La Cassazione ha rilevato che non esistevano norme che limitassero tale automatismo per i periodi in convenzione. - Continuità del rapporto di lavoro
La sentenza ha sottolineato che il passaggio del personale sanitario dagli enti ospedalieri alle USL, avvenuto a seguito della riforma sanitaria degli anni ’70, non ha interrotto il rapporto di lavoro. Secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 761/1979, il trattamento di fine servizio matura anche per i periodi precedenti, purché il rapporto sia rimasto continuativo.
Le implicazioni per i lavoratori.
La sentenza n. 21476/2024 crea un precedente rilevante per il personale sanitario e gli enti pubblici. In particolare, afferma che i periodi di lavoro non in ruolo devono essere considerati ai fini previdenziali se vi è stata equiparazione economica al personale di ruolo. Questo principio tutela i diritti dei lavoratori, garantendo loro il giusto riconoscimento delle prestazioni lavorative anche in contesti contrattuali complessi.
Un limite alle interpretazioni restrittive degli enti previdenziali.
La decisione rappresenta un freno alle interpretazioni restrittive dell’INPS, ribadendo che il trattamento di fine servizio matura in relazione all’intero periodo lavorativo, indipendentemente dal regime contrattuale. Per i lavoratori del settore pubblico, la pronuncia della Cassazione costituisce un importante strumento per rivendicare diritti previdenziali spesso disconosciuti.
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