Legge 104/92: orari flessibili stabiliti dalla Cassazione.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26514/2024, ha chiarito ulteriormente il quadro normativo relativo ai permessi concessi ai lavoratori per assistere familiari disabili, ai sensi della legge 104/1992. Secondo questa interpretazione, l’assistenza alla persona disabile in situazioni di gravità, per la quale è concesso il diritto a permessi mensili (ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992), non va considerata esclusivamente come un’assistenza personale all’interno dell’abitazione del disabile. La legge, infatti, permette che l’assistenza possa essere fornita in forme ampie e flessibili, purché sia rispettata la natura del permesso stesso, che mira a consentire al lavoratore di soddisfare i bisogni del familiare disabile.
In questo caso specifico, un lavoratore licenziato per aver utilizzato i permessi di legge per svolgere attività personali, anziché assistere la madre disabile nelle ore del suo consueto orario di lavoro, ha contestato il licenziamento in giudizio. La Corte d’Appello aveva ritenuto il licenziamento legittimo, sostenendo che il comportamento del dipendente costituisse un abuso del diritto. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, sottolineando che la legge 104/1992 non prevede un vincolo di coincidenza temporale tra i permessi e l’orario di lavoro, bensì richiede solo un nesso causale diretto tra il tempo libero dal lavoro e l’assistenza al familiare disabile. La Corte ha dunque affermato che il permesso è giornaliero e non orario, permettendo una certa flessibilità nell’organizzazione dell’assistenza, purché quest’ultima sia realmente destinata alla persona disabile.
In sostanza, la Suprema Corte ha stabilito che il licenziamento del lavoratore è illegittimo, ribadendo che i permessi previsti dalla legge 104 devono essere impiegati per l’assistenza, ma che tale assistenza può avvenire in orari flessibili, adattandosi alle esigenze effettive del familiare e del lavoratore.
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