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Infermieristica: è una professione intellettuale, lo conferma la Cassazione.

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In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito il carattere intellettuale della professione infermieristica, definendo il lavaggio dei ferri chirurgici come una mansione che non rientra nelle competenze degli infermieri se svolta sistematicamente e senza giustificati motivi aziendali. Questo tipo di attività, infatti, rappresenta un demansionamento per i professionisti infermieri, che devono svolgere compiti più qualificati e legati alla loro formazione professionale.

La questione legale.

La vicenda ha preso avvio dal ricorso di un’infermiera che denunciava l’assegnazione costante di mansioni di lavaggio dei ferri chirurgici in sala operatoria, un’attività che considerava estranea al suo ruolo. Il Tribunale di Ascoli Piceno, seguito dalla Corte di Appello, aveva inizialmente respinto la causa, ritenendo che tali attività fossero marginali e non compromettessero la professionalità dell’infermiere, in quanto venivano svolte solo in alcune parti del turno lavorativo.

Tuttavia, la ricorrente, assistita dal proprio legale, ha sostenuto che il lavoro di pulizia degli strumenti chirurgici non solo veniva svolto in modo sistematico, ma anche in orari in cui il personale ausiliario (OSS) non era presente, occupando il 75% del suo tempo lavorativo. Inoltre, l’infermiera ha contestato la modalità di esecuzione della disinfezione, che avveniva con un apparecchio simile a una lavaferri, senza garantire una vera sterilizzazione.

I motivi del ricorso.

La ricorrente ha sollevato quattro motivi di ricorso principali:

  1. Travisamento della prova: l’infermiera ha contestato che nessun testimone avesse confermato l’uso della lavaferri e che tale attività fosse stata assegnata agli infermieri durante i turni serali e notturni, senza che fosse giustificata da una reale necessità aziendale.
  2. Violazione di norme giuridiche:è stato rilevato che l’accordo della Conferenza Stato-Regioni e il CCNL Comparto Sanità attribuiscono la pulizia degli strumenti chirurgici agli OSS, non agli infermieri. L’attribuzione di mansioni ad altre categorie professionali creava un conflitto normativo.
  3. Sovrapposizione di mansioni tra categorie: la ricorrente ha contestato che l’attribuzione di compiti inferiore agli infermieri non fosse legittima, in quanto l’OSS appartiene a un profilo inferiore (Bs) rispetto all’infermiere (profilo D).
  4. Violazione del principio di equivalenza delle mansioni: secondo la ricorrente, l’assegnazione a mansioni inferiori nel settore pubblico deve avvenire solo in circostanze straordinarie e giustificate da atti motivati.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi del ricorso, evidenziando come l’assegnazione di mansioni inferiori, in questo caso il lavaggio dei ferri chirurgici, costituisca un demansionamento per l’infermiere. La Corte ha argomentato che:

  • Le mansioni prevalenti devono corrispondere al profilo professionale: Le attività svolte dai lavoratori devono essere congruenti con il loro inquadramento professionale e le mansioni inferiori possono essere attribuite solo per esigenze aziendali temporanee e non diversamente risolvibili.
  • Temporaneità dell’assegnazione a mansioni inferiori: La costante e programmata assegnazione di attività inferiori, come quella del lavaggio dei ferri, non può essere giustificata dalla necessità di coprire posti vacanti, in quanto va contro il principio di tutela della professionalità.
  • Norme nel pubblico impiego: Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione a mansioni inferiori è ammissibile solo in caso di necessità temporanee e quando tali modifiche siano giustificate da atti motivati.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’azienda non ha dimostrato l’impossibilità di ricorrere al personale ausiliario durante i turni in cui gli infermieri venivano chiamati a svolgere mansioni di pulizia degli strumenti chirurgici.

Le conseguenze per la Professione Infermieristica.

Questa sentenza rappresenta una conferma importante per l’infermieristica, poiché riafferma la natura intellettuale della professione, stabilendo che le mansioni manuali o inferiori non possono essere imposte senza giustificazione. La Corte ha sottolineato che l’infermiere è un professionista sanitario con competenze specifiche, che non possono essere svilite da attività estranee al suo profilo.

Rinvio per la determinazione del risarcimento.

La Corte ha rinviato il caso alla Corte di Appello in una diversa composizione per la quantificazione delle spese di giudizio e per il risarcimento del danno alla professionalità subito dalla ricorrente.

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