Incompatibilità degli Incaricati di Funzione e mancata valutazione dell’attività organizzativa.
Il Centro per la Ricerca Economica Applicata in sanità (C.R.E.A. Sanità Università di Roma Tor Vergata), nel suo rapporto annuale, “Rapporto Crea 2024”, indica che la Calabria è l’ultima regione d’Italia per il conseguimento di una performance socio-sanitaria che, ancora oggi, risulta del tutto insufficiente.
Nessuno però si domanda quali siano le cause della mancata crescita e di chi ha la responsabilità della pessima gestione di processi e risorse, senza in modo stucchevole, aprire la strada a lunghe disquisizioni o dibattiti che sostanzialmente non portano mai a nulla.
Il S.I. COBAS intende distinguersi individuando le cause volta per volta.
Oggi tocca agli incaricati di funzione, quella figura che funge da collante tra dirigenza e comparto sanità, previsto dall’art. 24 del CCNL 2019/2021.
Le aziende sanitarie calabresi, sulla base di criteri previsti dagli allegati A dei DCA 31 e 33 del 2021 emanati dalla stessa Regione, determinano il numero degli incaricati di funzione organizzativa e di quelli ex coordinamento anche in relazione alla migliore offerta sanitaria, pare ovvio che un dipendente che aspira ad una più elevata posizione di carriera, è disposto ad ogni sacrificio ma anche ad ogni compromesso, per ottenere quella funzione o posizione che è sovraordinata a quella di un dipendente comune.
E proprio in questo contesto che sindacalisti e politici senza arte e né parte in servizio presso le aziende sanitarie, portano avanti una lotta feroce per accaparrarsi quell’angolo di paradiso vicino alla dirigenza.
Per quale motivo il S.I. COBAS tira in ballo le figure del sindacalista o del politico incaricato di funzione?
A ben vedere la maggior parte degli incaricati di funzione, è iscritta nei ruoli di molte organizzazioni sindacali, altri fanno parte della RSU comunque funzionale alle organizzazioni sindacali.
Il politico è meno presente perché più accorto.
L’art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 afferma che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.
Vale la pena evidenziare che ogni incaricato di funzione gestisce personale in quanto firma le ferie, organizza i turni di lavoro, è determinante nella valutazione della performance, è spesso delegato alla firma dal direttore di struttura.
Secondo quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tale vincolo di incompatibilità “si applica a tutte le ipotesi in cui sia conferito, con atto formale, un incarico deputato alla gestione del personale”, ivi comprese “le strutture prive di rilevanza esterna” riguardando anche “l’attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega”. In particolare, si chiarisce che per “strutture deputate alla gestione del personale” si intendono i “soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione”. Pertanto la prescrizione riguarda dipendenti pubblici preposti alle strutture del personale, sia di livello generale che non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali. Tale regime di impedimento deve ritenersi esteso a qualunque livello dell’organizzazione sindacale, nazionale locale o aziendale, ivi compresa, quindi, la carica di componente della RSU.
L’art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1-bis. Questo prevede che “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
Quanto appena enunciato, fa comprendere come l’incaricato di funzione, possa incidere ed influenzare processi e risorse in ambito sanitario, ma le Aziende calabresi fanno finta che tutto sia legale.
Si gioca moltissimo sull’interpretazione delle norme del tutto personale e sul mantenimento di logiche clientelari che nulla hanno a che vedere con il bisogno delle comunità.
Quello che il S.I. COBAS intende denunciare alle porte della campagna RSU 2025, è l’influenza che tali figuri esercitano sui lavoratori, anche utilizzando metodi coercitivi, in virtù della loro doppia veste, incaricati di funzione e sindacalisti/politici, un aberrante sistema che ha svenduto la sanità ospedaliera e territoriale sotto lo sguardo indifferente e complice dei vertici aziendali.
C’è di più, ognuno di questi incaricati, è passato solo attraverso la valutazione annuale della performance individuale riferita al profilo d’origine e mai sotto la valutazione annuale specifica della funzione di incaricato, percependo così di fatto l’indennità di funzione, senza essere stato sottoposto a valutazione annuale specifica percependo di fatto in modo illegittimo l’indennità di funzione che, per molti, arriva anche a 13500 euro all’anno ripercuotendosi in modo positivo sulla quota di privilegio della futura pensione.
Si tratta di un danno all’intera collettività che la Corte dei Conti dovrebbe indagare in tutte le aziende sanitarie calabresi, mettendo sotto inchiesta eventualmente, i dirigenti che hanno consentito una simile distribuzione di risorse a pioggia o sperpero che dir si voglia che tra l’altro non motiverà mai l’incaricato a fare meglio, quindi nessuna meritocrazia, nessuno stimolo, risorse non finalizzate al miglioramento del prodotto sanitario ma destinato al mero soddisfacimento del bisogno di un complice.
Il S.I. COBAS non intende stare a guardare, anzi inizierà chiedendo azienda per azienda l’individuazione di eventuali sindacalisti o politici che rivestono il ruolo di incaricato di funzione al fine del loro corretto inquadramento, o della loro destituzione.
Per quanto concerne la mancata valutazione della performance annuale specifica dell’incaricato di funzione, chiediamo alla Corte dei Corti di considerare questo nostro comunicato come una denuncia per danno erariale a tutti gli effetti in quanto un simile sistema, non incide sull’innalzamento della qualità dei servizi ma, incide sull’emigrazione sanitaria che nel 2024 ha toccato livelli record in Calabria.
Il Coordinatore di Calabria e Sicilia
Roberto Laudini
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