Il Datore di Lavoro non può comunicare l’assenza per malattia del proprio dipendente.
Il datore di lavoro non può divulgare informazioni riguardanti l’assenza di un dipendente per malattia, nemmeno se omette di specificare la natura della malattia. Secondo la Corte di Cassazione, tale condotta è considerata una diffusione illecita di dati personali sensibili, in violazione del D.lgs. n. 196 del 2003, che regola la protezione dei dati personali, inclusi quelli relativi alla salute.
Fondamenti Giuridici
Il diritto alla riservatezza, sancito dall’articolo 2 della Costituzione italiana, garantisce che nessuno possa invadere la sfera intima e personale di un individuo, compreso il contesto lavorativo. Quando un datore di lavoro diffonde la notizia che un dipendente è assente per malattia, anche senza specificare la malattia, viola questo diritto, poiché l’informazione riguarda comunque lo stato di salute del lavoratore.
Protezione dei Dati Sensibili
Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutela in modo specifico i dati sensibili, tra cui quelli relativi alla salute. L’articolo 22 del decreto stabilisce che il trattamento di tali dati deve avvenire nel rispetto di criteri rigorosi di pertinenza e finalità, evitando la diffusione non necessaria o non pertinente.
Caso Specifico
Un esempio di violazione si è verificato quando un’amministrazione comunale ha pubblicato nell’albo pretorio online lo stato di malattia di un dipendente, insieme alla notizia che quest’ultimo aveva avviato un’azione legale per mobbing contro l’ente. La Corte ha ritenuto che la pubblicazione di tali informazioni costituisse un trattamento illecito di dati personali sensibili, poiché rivelava indirettamente lo stato di salute del lavoratore, in violazione delle norme sulla privacy.
Conseguenze Legali
Il lavoratore che subisce una violazione della propria privacy può rivolgersi a un avvocato del lavoro per richiedere la cancellazione dei dati personali sensibili divulgati e ottenere un risarcimento per i danni subiti, ai sensi dell’articolo 152 del D.lgs. n. 196 del 2003.
In conclusione, la diffusione di informazioni riguardanti l’assenza per malattia di un lavoratore, anche se priva di dettagli specifici, è considerata una violazione della privacy e può comportare conseguenze legali per il datore di lavoro.
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