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Concorsi Medici, Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: lo scorrimento delle graduatorie è facoltativo, conferma la Cassazione.

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Con l’Ordinanza n. 25210 del 19 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio chiave nell’ambito dei concorsi pubblici: il candidato che risulta primo degli idonei in graduatoria non ha un diritto soggettivo all’assunzione in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore. Lo scorrimento della graduatoria, infatti, è considerato facoltativo e dipende dalla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Scorrimento graduatorie: una scelta discrezionale.

Secondo la normativa vigente, la pubblica amministrazione non è obbligata a proseguire con lo scorrimento della graduatoria per coprire posti vacanti. Questo significa che, se il candidato designato rinuncia o decade dalla posizione, l’amministrazione non ha il dovere automatico di assumere il primo degli idonei, bensì può decidere di non utilizzare ulteriormente la graduatoria. La decisione di procedere con lo scorrimento esaurisce i suoi effetti con la nomina del vincitore iniziale, e qualunque ulteriore assunzione richiede una nuova deliberazione.

Riferimenti normativi: il Decreto Legislativo 165/2001.

Il riferimento normativo principale è l’articolo 35, comma 5-ter, del Decreto legislativo 165/2001, che stabilisce la durata delle graduatorie dei concorsi pubblici, fissata a due anni dalla data di approvazione. Tuttavia, questa disposizione non impone un obbligo alla pubblica amministrazione di utilizzare la graduatoria entro questo termine. Lo scorrimento rimane quindi opzionale, lasciando la possibilità all’ente pubblico di scegliere se coprire o meno i posti vacanti o, in alternativa, bandire un nuovo concorso.

Le conseguenze della sentenza.

Questa ordinanza ha importanti implicazioni per i candidati ai concorsi pubblici. In primo luogo, chiarisce che essere primi tra gli idonei non garantisce un diritto automatico all’assunzione, se non viene deliberato uno scorrimento. In secondo luogo, ribadisce il principio che l’amministrazione ha un’ampia discrezionalità nelle decisioni relative all’utilizzo delle graduatorie.

In pratica, chi partecipa a un concorso pubblico e non viene proclamato vincitore, pur essendo idoneo, deve tenere conto che lo scorrimento della graduatoria è una facoltà, non un obbligo, e che la pubblica amministrazione potrebbe decidere di non coprire le posizioni vacanti, scegliendo eventualmente di indire nuovi concorsi.

Anche in sanità, tutto diventa discrezionale.

La sentenza della Cassazione sottolinea un principio già sancito dalla normativa: lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici è discrezionale. Questo comporta che gli aspiranti candidati non possono fare affidamento su un diritto soggettivo all’assunzione in caso di vacanze di posti, e conferma che le scelte della pubblica amministrazione in tema di assunzioni sono guidate dalla necessità di garantire efficienza e ottimizzazione del personale, ma restano vincolate alla discrezionalità dell’ente stesso.

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