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Chi è l’Infermiere?

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L’infermiere è riconosciuto in Italia e nel mondo come quel professionista sanitario che responsabile della pianificazione e gestione dell’Assistenza Infermieristica Generale. Così recita il suo Profilo professionale, ovvero il Decreto Ministeriale 739/94.

Tra gli Infermieri vi sono anche quelli Pediatrici, disciplinati dal Decreto Ministeriale 70/1997  e i colleghi che operano in ambito Militare e nella Polizia di Stato.

Tutti fanno parte della grande famiglia FNOPI e hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale per poter lavorare.

La professione più bella del mondo

Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista:

  • intellettuale;
  • competente;
  • autonomo;
  • responsabile.

Il DM 739/94 precisa che: “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.”

Il DM 70/97 aggiunge poco e chiarisce che: “L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e’ di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in eta’ evolutiva e l’educazione sanitaria.”

Tutti gli Infermieri si occupano dell’attività:

  • terapeutica;
  • palliativa;
  • riabilitativa;
  • educativa;
  • preventiva.

La loro azione è rivolta all’individuo, alla comunità o alla popolazione e si svolge sia su soggetti sani, sia su infermi con la medesima finalità: recuperare uno stato di salute adeguato e prevenire l’insorgenza di alterazioni morfo-funzionali dell’individuo o della comunità.

Nello specifico l’Infermiere (secondo il DM 739/94):

  1. partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  2. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita’ e formula i relativi obiettivi;
  3. pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
  4. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  5. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  6. per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
  7. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale;
  8. l’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca;
  9. la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: sanità pubblica, infermiere di sanità pubblica; pediatria, infermiere pediatrico; salute mentale-psichiatria, infermiere psichiatrico; geriatria, infermiere geriatrico; area critica, infermiere di area critica;
  10. in relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanita’, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
  11. il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Va precisato che, stando a ciò che prescrive il già citato DM 70/97, l’Infermiere pediatrico:

  1. partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia;
  2. identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
  3. pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
  4. partecipa: ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità; alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di eta’ inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; alla cura degli individui in eta’ adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;
  5. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  6. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
  7. si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle funzioni.
  8. L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo profes-sionale.
  9. L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Piccole differenze tra Infermieri e Infermieri Pediatrici che però servono a chiarire quali sono i ruoli dell’una e dell’altra figura. Va da sé pensare che l’Infermiere può anche ricoprire il ruolo di Infermiere Pediatrico, ma mai viceversa.

Il Codice Deontologico dell’Infermiere

Gli Infermieri sono dotati di un proprio Codice Deontologico, che resta un’arma di difesa nelle mani del Cittadino-Paziente. Possono lavorare in regime di dipendenza o in libera professione.

Per lavorare deve essere:

  1. laureato in Infermieristica o in Infermieristica Pediatrica (o essere munito di titoli equipollenti regolarmente riconosciuti dallo Stato Italiano);
  2. aver superato un Esame di Stato;
  3. essere iscritto all’Albo professionale detenuto dalla Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche (FNOPI).

La Libera Professione

Gli Infermieri Liberi Professionisti possono lavorare in vari ambiti assistenziali (in alcune strutture pubbliche, in strutture private e al domicilio del Paziente), ma per farlo devono dotarsi di Partita IVA e iscriversi alla Cassa Previdenziale ENPAPI.

La presenza di Infermieri nell’Esercito e nella Polizia di Stato

Vi sono anche Infermieri nell’Esercito e nella Polizia di Stato, il cui percorso formativo è in gran parte identico a quello degli Infermieri civili. Di loro parleremo in ulteriori servizi.

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