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Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. Assenze dal lavoro per neve o maltempo: cosa dice la legge?

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In caso di assenza dal lavoro per maltempo, come neve o nubifragio, il dipendente, compreso l’infermiere o l’operatore socio-sanitario (OSS), non è generalmente considerato responsabile per l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro. La legge stabilisce che in queste circostanze non si può addebitare colpa né al lavoratore né al datore di lavoro, poiché l’impossibilità di adempiere alla prestazione lavorativa dipende da cause esterne imprevedibili e non controllabili, come le condizioni climatiche avverse.

Cosa prevede la legge e il CCNL?

In generale, la legge riconosce l’impossibilità di adempiere al contratto di lavoro in situazioni eccezionali, come il maltempo, che esonera il lavoratore dal compito di prestare la sua attività. Tuttavia, il datore di lavoro non è obbligato a retribuire il periodo di assenza non giustificato.

Per evitare che i dipendenti perdano la retribuzione in questi casi, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stabiliscono solitamente delle disposizioni speciali, come l’utilizzo di permessi o congedi straordinari, per coprire le assenze dovute a situazioni di maltempo. Quindi, se l’assenza è tempestivamente comunicata al datore di lavoro con le giustificazioni necessarie, non ci dovrebbe essere una riduzione della retribuzione.

Obbligo di comunicazione e giustificazione.

Il dipendente che non riesce a raggiungere il posto di lavoro a causa del maltempo deve informare tempestivamente il datore di lavoro, spiegando la situazione e fornendo le motivazioni, come il blocco causato dalla neve o dal ghiaccio. La documentazione che provi l’impossibilità di spostarsi (ad esempio, una foto del blocco stradale o un avviso delle autorità locali sul maltempo) può essere utile per giustificare l’assenza.

Quando il CCNL non prevede nulla.

Se l’assenza per maltempo non è espressamente disciplinata dal CCNL, si fa riferimento al Codice Civile. In particolare:

  • Art. 1218: stabilisce che la parte che non adempie all’obbligo contrattuale (in questo caso il lavoratore) deve provare l’impossibilità di adempiere.
  • Art. 2104: richiede che il lavoratore adempia al proprio dovere con diligenza, evitando negligenza.

Tuttavia, se non vengono forniti i giustificativi adeguati, il datore di lavoro potrebbe considerare l’assenza come ingiustificata e potrebbe scattare un’eventuale sanzione disciplinare (art. 2106 Codice Civile).

Serve giustificazione adeguata.

In sintesi, l’assenza dal lavoro per maltempo deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro, che può accettarla senza penalizzazioni economiche, purché il dipendente fornisca la giustificazione adeguata (secondo il CCNL o, se non presente, il Codice Civile). La trasparenza e la comunicazione tempestiva sono fondamentali per evitare problemi con la retribuzione e la disciplina.

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